Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









R.D. 30/12/1923 n. 3267

Art. 127. Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'azienda che, dedotti i contributi dovuti al tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda stessa.

Art. 128. Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste del demanio. L'azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, quest'ultimo con l'impianto di segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti.

Art. 129. Le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.

CAPO II. Patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. SEZIONE Disposizioni generali.

Art. 130. I boschi appartenenti ai comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto prescritto dal comitato fore- stale. I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

Art. 131. Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente

art., l'ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.

Art. 132. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni de piani economici, ove essi esistono, o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.

Art. 133. La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal comitato forestale tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

Art. 134. Le somme così fissate saranno depositate presso le tesorerie delle provincie a disposizione dell'amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a mi- sura del bisogno, con ordini di pagamento del prefetto della provincia, al quale gli ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato.

Art. 135. I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal comitato forestale. Contro le disposizioni del comitato è ammesso ricorso al ministero dell'economia nazionale entro 60 giorni dalla notificazione di esse. Le infrazioni alle norme predette sono punite con l'ammenda fino a l. 200.

Art. 136. Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

Art. 137. Il ministero dell'economia nazionale potrà concedere contributi agli enti di cui all'art. 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un migliora mento del loro patrimonio silvo-pastorale. I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

Art. 138. La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvopastorali, di cui al presente capo, è demandata all'ispettore forestale capo del ripartimento. È però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135. Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130. Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale. SEZIONE II Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni di altri enti cui appartengono. PARAGRAFO Costituzione delle aziende speciali.

Art. 139. I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economia di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente. In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente. La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del ministro per l'economia nazionale.

Art. 140. La costituzione dell'azienda dovrà essere deliberata dal consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della legge comunale e provinciale. La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del comitato forestale.

Art. 141. L'azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico. Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità, nonché le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per revoca dell'azienda o per qualsiasi altra causa ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del comune o dell'azienda. Esso sarà approvato dalla giunta provinciale amministrativa, udito il comitato forestale, e dovrà essere comunicato al ministero dell'economia nazionale.

Art. 142. A sovraintendere all'azienda è istituita una commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal consiglio comunale anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purchè eleggibili a consiglieri comunali. La commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall'art. 284 della legge comunale e provinciale. La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all'art. 159. Le attribuzioni, sia della commissione amministratrice, che del direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 143. Costituita l'azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole. Allorchè si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il regolamento sull'esercizio di essi dovrà fare parte integrante del piano anzidetto. Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui demani comunali. Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio. Decorso un anno dalla costituzione dell'azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario.

Art. 144. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale. Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio, conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l'azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese. Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal consiglio comunale, su proposta della commissione amministratrice. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito l'ispettorato forestale. Su proposta dello stesso ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d'ufficio dalla giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratti di tagli straordinari.

Art. 145. Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituita la commissione al consiglio comunale ed alla giunta municipale e il presidente della commissione al sindaco. Può peraltro la commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione

a) quando l'asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla commissione stessa

b) quando una evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti

c) quando trattisi dell'acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte.

Art. 146. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'azienda, il consiglio comunale, su proposta motivata del prefetto o del sindaco, può deliberare lo scioglimento della commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune e sottoposta alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del comitato forestale. Qualora si renda impossibile il funzionamento dell'azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione può essere sciolta dal prefetto, su conforme parere della giunta provinciale amministrativa e sentito il comitato forestale.

Art. 147. L'amministrazione temporanea dell'azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della commissione. Ove il consiglio non provveda alla nomina della nuova commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della deliberazione o del decreto di scioglimento, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina predetta.

Art. 148. Il consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'azienda e la gestione diretta del patrimonio. Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'azienda ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa, udito il parere del comitato forestale.

Art. 149. Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell'azienda. Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all'art. 139, salvo che il comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all'art. 159. PARAGRAFO 2 Aziende per la gestione dei domini collettivi.

 

Pagina 7/9 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional